Cittadinanza
Conferimento della cittadinanza italiana
IMPORTANTE
: si fa presente che l'ufficio comunica con il richiedente la
cittadinanza italiana ESCLUSIVAMENTE tramite l'indirizzo email
indicato in fase di compilazione della domanda online; pertanto si
prega di porre la MASSIMA ATTENZIONE nell'indicazione del suddetto
indirizzo email (in mancanza di riscontro alle comunicazioni entro
30 giorni l'ufficio provvederà all'invio dell'avviso di diniego ai
sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 tramite raccomandata
A/R all'indirizzo di residenza indicato nella domanda online).
Eventuali modifiche dell'indirizzo email devono essere comunicate
all'ufficio tramite richiesta sottoscritta dall'interessato con
allegata copia della carta di identità.
Conferimento della cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius
sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da
padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini
stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di
determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla
legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge 94 del
2009, e successivi regolamenti.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA:
1)
PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino
italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai
sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. se
- risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi); se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, devono essere trascorsi 2 anni dalla data del giuramento del coniuge (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- è stato residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, ed attualmente risiede legalmente in Italia (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).
IMPORTANTE
: dal momento della presentazione e fino all'adozione del decreto
di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto
scioglimento, annullamento o separazione personale dei coniugi o
cessazione degli effetti civili del matrimonio; in particolare è
necessario che sussista la coabitazione dei coniugi (stesso stato
di famiglia).
Casi per cui è previsto il rigetto della domanda:
- per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
- per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.
2)
PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA
E' possibile richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art.
9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 se:
- sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
- sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
- sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore (art. 9, c. 1, lett. B);
- hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art. 9, c. 1, lett. C);
- sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
- sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi al riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E);
- sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1, lett. F).
IMPORTANTE
: quale ulteriore requisito
di carattere generale è avere una disponibilità di redditi,
prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia
inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989,
convertito in Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge
549/1995.
Nel caso il richiedente non possegga redditi propri o abbia redditi
inferiori a quelli stabiliti dal suddetto Decreto Legge potranno
essere inseriti i redditi degli altri componenti il nucleo
familiare (presenti nello stesso stato di famiglia del
richiedente).
IMPORTANTE
:
al momento dell'adozione del decreto di concessione della
cittadinanza deve risultare la continuità della residenza sul
territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella
misura minima di cui sopra.
Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di
istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è
consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la
dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.
Casi di rigetto dell'istanza:
La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella
valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il
diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la
sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di
residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare,
presenza di precedenti penali, insufficiente livello di
integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della
cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del
Ministero dell'Interno al seguente link:
https://cittadinanza.dlci.interno.it
Dal 18 giugno 2015 questa è la
sola modalità di presentazione ammessa
;
le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate
. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare
telematicamente il modulo di domanda in tutte le sue parti,
indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e
allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo,
i seguenti documenti (Consultare le AVVERTENZE in fondo alla
pagina):
- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
- Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzato e munito di traduzione legalizzata. (lo straniero richiedente la cittadinanza italiana, che sia entrato in Italia prima del 14° anno di età e che abbia maturato la ininterrotta residenza sul territorio italiano, qualora non possa produrre il certificato penale del Paese di origine e dei Paesi terzi di residenza dovrà allegare voce "Certificato Penale" i certificati di frequenza scolastica relativi ai periodi antecedenti al compimento del 14° anno di età).
- Ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di 200 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".
- documento di riconoscimento (carta d'identità).
IMPORTANTE
: VERIFICARE CHE LE GENERALITA' INSERITE NEL MODULO DI RICHIESTA ON
LINE (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO
PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI A QUELLE INDICATE SUI DOCUMENTI ESTERI
(certificato di nascita e certificato penale).
ATTENZIONE
:
per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre
inoltre (a meno che nella certificazione di nascita non sia
indicato anche il cognome da nubile) allegare alla voce
"Documento generico"
una
attestazione rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche
consolari in Italia
dove si certifichino le
esatte generalità
; tale attestazione deve essere
legalizzata in Prefettura
(Via Servio Tullio 4, previa prenotazione online su
http://agenda.prefmi.it
).
ATTENZIONE
: nelle
richieste per matrimonio
(art. 5) qualora il coniuge abbia altra residenza dal richiedente
allegare alla voce
"Documento generico"
breve dichiarazione,
sottoscritta da entrambi i coniugi
, circa i motivi della diversa residenza (motivi di lavoro, ecc.).
Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E) in alternativa ai certificati di
nascita e penale dovrà produrre quanto segue:
- Atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare il documento nelle voci "Certificato di nascita" e "Certificato Penale" )
- copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato (allegare il documento alla voce "Documento generico" )
Dopo aver presentato la domanda verrà inviata, all'indirizzo di
posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda,
un messaggio che invita alla consultazione del portale sul quale lo
straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla
Prefettura concernenti:
- l'avvenuta accettazione della domanda ed il relativo numero di protocollo K10/..........
- i documenti cartacei da presentare e le modalità di presentazione
- l'eventuale irregolarità della domanda o della documentazione allegata
ALTRE INFORMAZIONI:
I titolari dello status di
PROTEZIONE SUSSIDIARIA
così come coloro che hanno la
PROTEZIONE UMANITARIA
non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in
materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella
disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della Legge sulla
cittadinanza n. 91/1992."
Notifiche decreti
Dal 3 giugno 2013 non sarà più possibile prenotare l'appuntamento
per il ritiro del decreto di concessione della cittadinanza. Il
comune di residenza del neo cittadino provvederà alla notifica del
decreto nei tempi e nei modi previsti dal comune stesso.
Richieste di informazioni
Per controllare lo stato della pratica, dopo aver ricevuto dalla
Prefettura la comunicazione dell'accettazione della domanda e il
numero di protocollo (K10/.......), consultare il seguente link:
https://cittadinanza.dlci.interno.it
. Alternativamente è possibile rivolgersi
via e-mail
al seguente indirizzo:
cittadinanza.pref_milano(at)interno.it
, via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:
protocollo.prefmi(at)pec.interno.it
.
Cambio residenza
In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere
tempestivamente comunicato all'ufficio a mezzo e-mail o fax
fornendo l'indirizzo completo.
Accesso agli atti
Per esercitare il diritto di accesso agli atti, che non rientrino
nelle previsioni di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1994
n.415, è necessario prenotarsi tramite il servizio di agenda della
Prefettura di Milano (
http://agenda.prefmi.it
) selezionando come materia "Cittadinanza - Richiesta di accesso
agli atti".
AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i
certificati di nascita e penale devono essere legalizzati
dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato
di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi
internazionali (vedere avvertenza in fondo al riquadro).
I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua
italiana (a meno che non vengano adoperati per i certificati
originali dei moduli che comprendano anche le diciture complete in
lingua italiana), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per
caso secondo le norme locali, la complessità e il costo dell'intera
procedura):
- all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti (è questa la regola per gli Stati esclusi dalla tabella di cui alla guida linkata in fondo al riquadro);
- nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti (indicate nella guida linkata in fondo al riquadro), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono esenti dall'Apostille);
- in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano, all'indirizzo : in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);
- in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario di un Tribunale Italiano, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.
Avvertenza: Per agevolare il compito del/della richiedente, è
stata predisposta una guida con tutte le esenzioni dalla
legalizzazione e dalla traduzione relative a ogni Stato: la guida,
costantemente aggiornata, può essere consultata e scaricata
all'indirizzo
www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 15 luglio 2009, n. 94
- Legge 25 Gennaio 1990, n. 8
Cittadinanza
Responsabile del procedimento: Mara CORTINIAddetto: Lucilla MUDANO', Francesco SUCATO, Stefania ZANRE', Cesare PELLONE, Rosa Alba VITAGGIO, Filomena LAURITO, Bruna BALZARINI, Linda Ginevra RAPPI, Antonietta GAI, Valentina ADDIS
Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio:
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 21/03/2017 alle 18:58
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