WHITE LIST - NORMATIVA
Normativa White List - Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Presso la Prefettura di Messina è istituito l'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti
maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge
6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in
G.U. il 15 luglio 2013.
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i
requisiti per l' INFORMAZIONE antimafia per l'esercizio
dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto
soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
(Codice Antimafia);
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti
a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui
all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta,
salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio
sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge
190/2012 :
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per
conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
PREFETTURA COMPETENTE
L'iscrizione nell'elenco è effettuata dalla Prefettura della
provincia in cui ha sede legale l'impresa.
Se l'impresa è costituita all'estero, è competente la Prefettura
della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi
dell'art. 2508 C.C.
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel
territorio dello Stato, è competente la Prefettura della provincia
dove l'impresa intende richiedere l'iscrizione.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il procedimento ai fini dell'iscrizione nell'elenco ha luogo solo
su richiesta dell'impresa.
L'istanza di iscrizione, nella quale deve essere specificato il
settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione
medesima, deve riguardare le attività indicate dall'art. 1, comma
53, della legge n. 190/2012.
L'istanza deve essere presentata dal titolare dell'impresa
individuale, ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di
società, dal legale rappresentante, alla Prefettura competente e
precisamente:
1. alla Prefettura di Messina nel caso di imprese aventi sede
legale in questa provincia;
2. alla Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede
stabile ai sensi dell'art. 2508 C.C., qualora l'impresa sia
costituita all'estero con sede stabile in Italia;
3. alla Prefettura della provincia dove l'impresa intende
richiedere l'iscrizione, qualora l'impresa sia costituita
all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato.
Per le richieste presentate presso questa Prefettura dovrà essere
compilato il
Modello B1
,
B2
,
B3
o
B4
, a seconda della forma giuridica dell'impresa richiedente.
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale
rappresentante della società dovrà specificare il settore o i
settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando:
- Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera
di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a
norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011) redatta dal Rappresentante
Legale della società (si veda modulistica scaricabile);
- Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai
controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed inerente ai
loro familiari conviventi (si veda modulistica scaricabile).
Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è
integrata con:
- Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure
detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato
un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o
superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le
società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel
confronti della P.A.;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera
di Commercio (con le complete generalità anche dei sindaci e del
direttore tecnico, ove previsto) redatta dai Rappresentanti Legali
della società dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti
delle società consorziate.
La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. deve riportare sempre l'indicazione del direttore
tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).
Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 dovrà compilare la
dichiarazione sostitutiva inerente ai propri familiari conviventi
(art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
L'istanza di iscrizione dovrà pervenire, specificando nell'oggetto
"
richiesta iscrizione in white list
", seguito dalla
denominazione
della ditta, all'indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo.prefme(at)pec.interno.it
.
La Prefettura, previa verifica dell'assenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del
Codice Antimafia e dell'assenza di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli
indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91,
comma 6, del citato codice, dispone l'iscrizione dell'impresa
nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione
all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano
condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione
dandone notizia all'interessato.
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DELL'ASSETTO SOCIETARIO E GESTIONALE
DELL'IMPRESA
Il rappresentante legale della ditta iscritta nell'elenco dovrà
comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto
proprietario e dei propri organi sociali entro trenta giorni dalla
data della modifica, utilizzando il
Modello C
.
Con il medesimo
Modello C
le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano
le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di
cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la
cancellazione dell'impresa dall'elenco
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
Al fine di mantenere la validità dell'iscrizione nella
white list
il titolare dell'impresa è tenuto a comunicare, almeno trenta
giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione,
l'interesse a permanere nel citato elenco utilizzando il
Modello D1
,
D2
,
D3
o
D4
, a seconda della forma giuridica dell'impresa. L'impresa può
richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività
ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta, che rientrino
nelle tipologie indicate dall'art. 53 della legge 6 novembre 2012,
n. 190. La Prefettura accerterà la permanenza delle condizioni
previste per l'iscrizione.
CONSULTAZIONE, MODALITA' ISCRIZIONE E FUNZIONALITA' DELL'ELENCO
D.P.C.M. del 18 aprile 2013
Art. 3-bis. Obblighi dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,
del Codice antimafia
(articolo introdotto dal D.P.C.M. 24 novembre 2016)
- La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica .
- Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalità previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
- I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.
WHITE LIST RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO DI ABRUZZO ED EMILIA
ROMAGNA E WHITE LIST LAVORI EXPO 2015 DI MILANO
A decorrere dal
14 ottobre 2013
la normativa che ha istituito la "white list" per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose nel contesto della ricostruzione "post
sisma" e nell'ambito dei lavori per l'EXPO 2015 di Milano cesserà
di trovare applicazione.
Pertanto le imprese che hanno ottenuto l'iscrizione in una delle
white list
previste nell'ambito della ricostruzione post-sisma in Abruzzo, in
Emilia Romagna e nell'ambito dei lavori per l'EXPO 2015 di Milano
saranno "trasferite" d'ufficio negli elenchi corrispondenti della
nuova "white list" conservandone la residua validità. Coloro che
non intendono permanervi, dovranno comunicare entro il
13 settembre 2013
la mancanza di interesse a questa Prefettura, utilizzando il
Modello E
.
UFFICIO DI RIFERIMENTO DELLA PREFETTURA DI MESSINA
⇒ Area I° Ordine e Sicurezza Pubblica -
Ufficio Antimafia
Data pubblicazione il 03/09/2013
Ultima modifica il 20/09/2017 alle 11:37
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