Enti o privati che intendono eseguire investigazioni , ricerche ,
raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza
per l'esercizio dell'attività.
Il Prefetto è competente anche a rilasciare l'autorizzazione per poter
effettuare attività investigativa specificatamente tesa alla ricerca e all'individuazione di
elementi di prova da far valere nel contesto del
processo penale
(
art. 327 bis del Codice di procedura Penale).
La licenza ha validità annuale ed abilita alla conduzione di un
istituto di investigazioni private.
Dirigente: Dott. Sante Copponi
Orario di apertura al pubblico: dal
Lunedì al Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Responsabile del procedimento/addetto:
Sig.ra Stefania Gallo
Telefono: 0733254413
Fax: 0733254666
Chi può fare la richiesta
La domanda per ottenere il rilascio della licenza deve essere
sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale che richiede il rilascio della licenza
ovvero dal legale rappresentante, ove trattasi di società.
Requisiti richiesti
-
Essere cittadini italiani ovvero di Paesi
appartenenti all'unione Europea
-
Possedere la capacità di
obbligarsi
-
Non aver riportato condanne per delitti non
colposi, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personale o ad ammonizioni, non essere
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,non aver riportato condanne per
delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le
persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, ovvero per violenza e resistenza
all'autorità
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere
presentata o inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Prefettura ove è
fissata la sede dell' istituto di investigazione privata
Documentazione
richiesta
-
domanda in bollo da € 14.62
(vedi il modello
1)
(vedi il modello 1 bis - art. 327 bis c.p.p.)
-
documenti attestanti la
capacità
tecnica richiesta dall'
art. 136 del
R.D. 18.06.1931, n. 773 (ad esempio con
curriculum vitae, specifiche conoscenze tecniche ) e la specifica esperienza
professionale per garantire il corretto esercizio dell'attività , richiesto dall'
art. 222 del
D. Lgs. 28/07/1989, n. 271 ( nel solo caso di attività investigativa per l'individuazione degli
elementi di prova da far valere in un processo penale)
-
due copie della tabella delle
operazioni che si intendono compiere con le relative
tariffe, da indicare nella misura massima
-
dichiarazione sostitutiva di certificazione
sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza,
il luogo e la data di nascita, la residenza, la posizione riguardo gli obblighi militari,. e
precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi
(
se trattasi di società la
dichiarazione sostitutiva dei certificati deve essere presentata da tutti i componenti del
Consiglio di amministrazione) ovvero i relativi certificati
(vedi il modello di autocertificazione
1a)
(vedi il modello di autocertificazione 2a - art.
327 bis c.p.p.)
-
Se il richiedente è una società
la domanda , di cui al punto 1, dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Istituto.
Inoltre, dovrà essere prodotta la seguente documentazione
aggiuntiva:
-
copia conforme del verbale dell'Assemblea dei soci concernente la nomina
del Consiglio di Amministrazione della società
-
copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società
-
dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale
rappresentante della società, attestante l'iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A nonché
il numero della partita IVA ovvero i relativi certificati
NOTA In caso
di accoglimento dell'istanza, il richiedente dovrà versare un deposito
cauzionale ( il cui importo sarà determinato in rapporto alla natura ed all'ampiezza
dell'attività che l'Istituto dovrà svolgere e comunicato direttamente all'interessato) e provvedere
alla regolarizzazione della licenza rilasciata e del provvedimento di approvazione della tabella
delle operazioni, con la consegna di due marche da
bollo.
Riferimenti normativi
-
-
R.D. 18/06/1931, n. 773,
artt. 8, 9, 10,11, 13, 134, 135, 136, 137
-
R.D. 06/05/1940, n. 635,
artt. 257, 258, 259, 260
-
art. 222 delle norme di attuazione, coordinate e transitorie nel
c.p.p.,
approvate con il D.Lgs.vo 28/07/1989 n. 271, come specificato dalla legge 7 dicembre 2000,
n.397.
Ultima modifica il 02/10/2009 alle 09:33:39