Elenco veicoli depositati
Elenco dei veicoli sottoposti a sequestro.
Elenco dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo
affidati al custode - acquirente individuato ai sensi dell'art. 214
bis
del Codice della Strada.
Si avverte che,
decorsi
cinque giorni
dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito del veicolo sul
presente sito istituzionale
, ove il veicolo non sia stato ritirato ed assunto in custodia, lo
stesso sarà trasferito in proprietà al custode acquirente senza
ulteriore comunicazione ai sensi dell'art. 213 del Codice della
Strada, come modificato dall'articolo 23
bis
del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con
modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132.
Ai sensi dell'art. 215-bis - D.L. 4/10/2018 n. 113:
1) I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire,
sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i
veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositarie di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi
del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per
effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora
definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo
il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio,
indipendentemente dalla documentazione dello stato di
conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato sul sito
Internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo,
sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario
risultanti al pubblico registro automobilistico.
2) Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri
soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del
veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme
dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito
maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale
facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco
di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata
assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e
dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto
di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente
confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del
prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei
propri registri. la prefettura-ufficio territoriale del Governo
informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del
demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini
della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o
deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate da
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete
alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione
dell'informativa di cui al periodo precedente.
Data pubblicazione il 23/01/2019
Ultima modifica il 15/04/2021 alle 11:21
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