Accesso al Fondo e modalità di presentazione della domanda
Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati violenti
(LE NOVITA' SONO EVIDENZIATE IN ROSSO)
Presso il Ministero dell'Interno è
istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso per assicurare a chiunque abbia subito danni
derivanti da fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso il
pagamento delle somme liquidate in giudizio con sentenza a titolo
di risarcimento danni, di provvisionale e di rimborso delle spese
di giudizio attraverso l'intervento diretto dello Stato.
Il Prefetto verifica la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti per la liquidazione delle somme
richieste e, ove necessario, integra la documentazione
istruttoria. Il Prefetto esprime un parere circa la sussistenza dei
requisiti per l'accesso al Fondo e trasmette tutta la
documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati
di tipo mafioso.
Il Comitato di solidarietà per le vittime
dei reati di tipo mafioso, presieduto dal Commissario per il
coordinamento delle iniziative di solidarietà, delibera sulle
domande.
Per effetto della legge 7 luglio 2016, n.122
, sono state attribuite al Comitato di solidarietà per le vittime
dei reati di tipo mafioso (ora
Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e
dei reati intenzionali violenti
) e, quindi, al Commissario che lo presiede, nuove specifiche
competenze in materia di "vittime dei reati intenzionali violenti".
Nello specifico, l'indennizzo è elargito in favore della vittima di
un reato doloso commesso con violenza alla persona per la
rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i
reati di violenza sessuale e di omicidio, a favore delle cui
vittime ovvero degli aventi diritto, esso è comunque elargito anche
in assenza di spese mediche e assistenziali.
La legge 20 novembre 2017, n.167, ha esteso l'indennizzo previsto
dall'art.11 della legge 7 luglio 2016, n.122, alle sole vittime dei
reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno
2005, data di entrata in vigore della direttiva europea 2004/80/CE.
La legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante: "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019", all'
art.
1, commi da 592 a 596, ha introdotto delle rilevanti modifiche
alla suddetta legge 2016/122 come modificata dalla legge 20
novembre 2017, n. 167, in tema di:
- Quantificazione dell'indennizzo per le lesioni gravissime;
- Percezione di precedenti somme per il medesimo fatto;
- Individuazione degli aventi diritto in caso di decesso della vittima;
- Riliquidazione degli indennizzi;
- Riapertura dei termini di presentazione delle istanze.
SI SOTTOLINEA CHE IL COMMA 594 DELL'
ART.
1 LEGGE DI BILANCIO PREVEDE LA RIAPERTURA DEI TERMINI E LA PROROGA
FINO AL 30 SETTEMBRE 2019 PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI UN
REATO INTENZIONALE VIOLENTO COMMESSO SUCCESSIVAMENTE AL 30 GIUGNO
2005 E PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 122/2016, COSI'
COME PER LE VITTIME DI LESIONI PERSONALI GRAVISSIME.
Ogni ulteriore approfondimento nella normativa e nelle circolari in
allegato.
Dirigente reggente:
Dott.ssa Franca Ferraro
Orario di apertura al pubblico:
U.R.P.
: dalle ore 9.00 alle ore13.00
lunedì-mercoledì-venerdì
Telefono:
0862-438395/438397
Fax:
0862/438666
Indirizzo di posta elettronica:
protocollo.prefaq(at)pec.interno.it
Chi può fare la richiesta
- Tutti coloro che hanno subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso , siano essi persone fisiche (o i loro eredi) o enti (pubblici o privati) e che:
1.
abbiano ottenuto in proprio favore, successivamente al 30 settembre
1982, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento e/o alla
rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti di
soggetti imputati dei reati indicati all'art. 4, comma 1 (delitto
di cui all'art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416-bis; delitti commessi al fine di
agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso), ovvero
una sentenza, anche non definitiva, di condanna al pagamento di una
provvisionale per i medesimi reati, ovvero sentenza civile di
liquidazione del danno derivato dalla consumazione dei predetti
reati, accertati in giudizio penale;
2. non abbiano riportato condanne, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, né siano destinatari di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575, applicata in via definitiva o avere in corso procedimenti relativi all'applicazione della stessa.
2. non abbiano riportato condanne, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, né siano destinatari di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575, applicata in via definitiva o avere in corso procedimenti relativi all'applicazione della stessa.
- per l'accesso al Fondo per i reati intenzionale violenti p uò presentare la domanda di indennizzo l'interessato che non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122 e gli aventi diritto in caso di morte;
La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere
corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n.
122):
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:
che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:
che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).
Documentazione richiesta
1. Domanda per l'accesso al fondo di solidarietà
2. Copia autentica dell'estratto della sentenza
Modello istanza di accesso al fondo
Modello di autocertificazione relativa alla qualità di rappresentante legale, curatore o tutore del richiedente
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Vittime mafia
- Legge 22 dicembre 1999, n. 512 - Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
- D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 - Regolamento recante disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura
- Vittime reati violenti
- Legge 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Decreto interministeriale del 31 agosto 2017 - Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti
- Legge 20 novembre 2017 n. 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 - Trova applicazione anche per le vittime dei reati intenzionali violenti nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento attuativo
-
Ultime circolari
- Relazione del Commissario per il Coordinamento delle iniziative
di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati
intenzionali violenti
- Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli
orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie
affidatarie
Data pubblicazione il 20/03/2019
Ultima modifica il 08/02/2021 alle 12:35
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