Istruzioni Iscrizione Imprese White List
Istruzione per la compilazione dei modelli
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n.
190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)
Presso la Prefettura di L'Aquila è istituito
l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti
nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List")
previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del
18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre
2016 e dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
L'iscrizione nell'elenco, pur essendo di natura volontaria,
costituisce un onere per l'impresa operante nell'ambito delle
attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012,
che intenda accedere al settore dei contratti e subcontratti
pubblici.
L'iscrizione è equipollente al rilascio della comunicazione e
dell'informazione antimafia liberatoria anche per le attività
diverse da quelle per le quali l'iscrizione è stata
disposta (art.1, comma 52, della legge n. 190/2012). È
pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia)
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è
disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio
sono quelle espressamente individuate nell'art. 1, comma 53,
della legge n. 190/2012, modificato dall'art. 4-bis, del decreto
legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering,
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PER LE ATTIVITÀ
INDIVIDUATE DALL'ART. 1, COMMA 53, DELLA LEGGE N. 190/2012
La consultazione dell'elenco prefettizio è la modalita' obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attivita' individuate dall'art.1, comma 53, della legge 190/2012, indipendentemente dal loro valore.
Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
La stazione appaltante, nel caso in cui debba compiere le verifiche nei confronti di soggetti non iscritti nelle white list ma che abbiano presentato domanda d'iscrizione, è tenuta a consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Da tale momento si attiverà il termine di trenta giorni, decorso il quale la medesima stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o all'approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e d'iscrizione nelle white list, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego.
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.
La consultazione dell'elenco prefettizio è la modalita' obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attivita' individuate dall'art.1, comma 53, della legge 190/2012, indipendentemente dal loro valore.
Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
La stazione appaltante, nel caso in cui debba compiere le verifiche nei confronti di soggetti non iscritti nelle white list ma che abbiano presentato domanda d'iscrizione, è tenuta a consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Da tale momento si attiverà il termine di trenta giorni, decorso il quale la medesima stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o all'approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e d'iscrizione nelle white list, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego.
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.
PREFETTURA COMPETENTE
La Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria
residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la
Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai
sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è
costituita all'estero e non ha sede stabile nel territorio dello
Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.
PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale
rappresentante della società deve presentare
istanza
alla Prefettura di L'Aquila specificando il settore o i
settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto
sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia
relative ai familiari conviventi (si consulti la "
modulistica
"), unitamente a copia del documento di identità di ciascun
dichiarante.
L 'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata
all'indirizzo
protocollo.prefaq(at)pec.interno.it
. , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white
list" seguito dalla denominazione della Ditta.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad
accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone
l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano
condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione
dandone notizia all'interessato.
MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi
modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali -
ivi compreso il direttore tecnico, ove previsto - entro 30 giorni
dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del
contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali
quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti
secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24
febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima
della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse
a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere
nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.
La comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco dovrà
essere inoltrata con le stesse modalità di presentazione
dell'istanza di iscrizione, corredata dalla medesima prescritta
documentazione aggiornata.
MODULISTICA
I modelli che le imprese potranno utilizzare per la presentazione
delle istanze sono disponibili nella sezione "
modulistica
" .
Data pubblicazione il 20/11/2013
Ultima modifica il 10/08/2020 alle 10:19
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