Disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori
Come è noto, l'articolo 14 della legge 29 luglio 2010 n.120 prevede, al comma 2, che i ciclomotori già in circolazione, non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'art.97, comma 1 del C.d.S., devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tale decreto, emanato il 2 febbraio 2011 e pubblicato sulla G.U. n.76 del 2 aprile 2011, prevede che tutti i ciclomotori siano muniti del certificato di circolazione e della targa di cui al citato art.97, comma 1 del C.d.S.
Pertanto, a far data dal 13 febbraio 2012 a chi circola con un ciclomotore senza aver provveduto alla sua regolarizzazione nel senso sopra indicato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro389 a Euro 1559 come previsto dall'art.14, comma 3 della citata legge 120/2010.
Trattandosi di norma non trasfusa nella modifica dell'art.97 del C.d.S., il calcolo di pagamento in misura ridotta sarà effettuato ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 corrispondente a Euro 519,67 da effettuarsi entro 60 giorni con versamento a favore dello Stato utilizzando il modello F23. Per tale violazione non è prevista l'applicazione di sanzioni accessorie.
In tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la circolare n. 300/A/1012/12/106/16 del 14/2/2012 .
Pubblicato il 20/02/2012