Emersione di rapporti di lavoro
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Emersione rapporti di lavoro
Nella G.U. n. 128 del 19-5-2020, è stato pubblicato il
Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, che ha l'obiettivo di
favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolare in corso con
cittadini stranieri, nonché di rilasciare permessi di soggiorno
temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in possesso,
scaduti dal 31 ottobre 2019 non rinnovati né convertiti in altro
titolo di soggiorno.
Le disposizioni si applicano esclusivamente ai seguenti
settori di attività:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Le istanze possono essere presentate
unicamente dal datore di lavoro
dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020 rispettivamente presso:
a) l'I.N.P.S., per le domande di emersione di cittadini italiani e
comunitari;
b)
lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura per le
domande di emersione per i lavoratori stranieri non comunitari
;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno ai
lavoratori stranieri con contratto di soggiorno scaduto;
La domanda allo Sportello Unico della Prefettura (caso b) possono
essere presentate esclusivamente con
modalità informatiche dalle ore 7,00 alle ore 22.00 dal 1° giugno
2020 al 15 luglio 2020 attraverso l'applicativo
all'indirizzo
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
.
NON SARANNO ACCETTATE ISTANZE INOLTRATE IN MODALITA' DIVERSE
Lo Sportello Unico, dopo aver ricevuto le domande, avvierà la
trattazione in ordine cronologico, dopo avere ricevuto i pareri
della Questura e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Qualora ambedue i pareri siano favorevoli (e non vi siano motivi
ostativi) il datore di lavoro e il lavoratore, saranno convocati
presso lo Sportello Unico della Prefettura, per la stipula del
contratto di soggiorno che andrà firmata dalle parti.
Lo straniero deve dimostrare di essere presente nel territorio
nazionale da una data anteriore all'8 marzo 2020.
Ai fini dell'accesso alla procedura, è previsto il pagamento di un
contributo di 500 per ciascun lavoratore, e di un ulteriore
contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a
titolo retributivo, contributivo e fiscale, che sarà determinato in
seguito.
Riferimenti normativi:
D.L. n. 34/2020 art.103
Decreto 27 maggio 2020 del Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali e il Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, sulle modalità di presentazione
dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro
Ulteriori approfondimenti nel sito web del
Ministero dell'Interno
Data pubblicazione il 12/06/2020
Ultima modifica il 26/11/2020 alle 08:00
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