Dirigente dell'Area:
Dott.ssa Vittoria MESSEREEmail Dirigente dell'Area: vittoria.messere(at)interno.itCittadinanza
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Modalità: per informazioni e appuntamenti contattare telefonicamente, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, il seguente numero: 05527831
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Addetti: Sig.ra Francesca Buccheri, Sig. Luigi Santoro, Sig.ra Rita Di Gregorio
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Via Antonio Giacomini 8 - I piano stanza 5 - II piano stanza 23 e 25
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il
figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.
Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa in caso di:
- CONCESSIONE PER
MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA
(art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
1)
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI
(art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di
acquistare, ai sensi dell'
art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e
integrazioni
(comprese le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 2009, n.94), la cittadinanza italiana.
Puoi fare la richiesta se:
- risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della
metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- sei residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere
la separazione personale dei coniugi.
Cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi
all'estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L'istanza,
compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da € 14,62 deve
essere corredata, oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di
€ 200,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno,
DLCI-cittadinanza.
Documentazione richiesta:
Alla domanda, da produrre in duplice copia, devi allegare i seguenti documenti, anch'essi in
duplice copia:
- estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le
generalità, tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di
domanda.
Per le cittadine straniere che, al momento del matrimonio, hanno
acquisito il cognome del coniuge occorre che il certificato di nascita contenga sia il cognome da
nubile che quello acquisito a seguito del matrimonio;
- certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi
di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel
modello di domanda.
- titolo di soggiorno;
- copia conforme dell'atto integrale di matrimonio;
- stato di famiglia;
- certificato storico di residenza;
- certificato del casellario giudiziale, da richiedere al
Tribunale di Firenze;
- certificato dei carichi pendenti, da richiedere al Tribunale
di Firenze;
- certificato di cittadinanza italiana del coniuge;
- eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o
dello status di apolide
Se sei rifugiato e non puoi produrre l'estratto dell'atto di
nascita e/o il certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione
dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione
giudiziaria nel tuo Paese.
Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli
stranieri devono essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella
documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello
Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona
oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze
presenti negli atti.
Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del
Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello
Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se risiedi all'estero
dall'Autorità diplomatico-consolare.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in
Italia o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo acquisterai la
cittadinanza italiana.
Casi per cui è previsto il rigetto della domanda:
Tutti quelli previsti dall'art.6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2)
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell'
art. 9 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni
(comprese le disposizioni di cui alla legge
15 luglio 2009, n.94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.
Puoi fare la richiesta se:
- sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- sei figlio o nipote in linea retta di cittadini itlaiani per nascita, e risiedi legalmente in
Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5
anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
- hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano
(nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare
domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1,
lett.e);
- sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1,
lett.f).
Cosa devi fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza.
L'istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da € 14,62,
deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento
di € 200,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno,
DLCI-cittadinanza.
Documentazione richiesta:
Alla domanda, da produrre in duplice copia, devi allegare i seguenti documenti, anch'essi in
duplice copia:
- estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le
generalità, tradotto e legalizzato secondo le indicazioni
contenute nel modello di domanda.
Per le cittadine straniere che, al momento del matrimonio, hanno acquisito il cognome del coniuge
occorre che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello acquisito a
seguito del matrimonio;
- certificati penali del Paese di origine e degli eventuali
Paesi terzi di residenza;
Questi documenti dovranno essere opportunamente legalizzati presso l'Ambasciata o il Consolato
italiano presente nello Stato in cui sono stati rilasciati e dovranno altresì essere debitamente
tradotti in lingua italiana dalla stessa Autorità, o da un traduttore ufficiale iscritto all'albo
del Tribunale di Firenze, o dalla Rappresentanza diplomatica in Italia del proprio Paese.
Se sei stato riconosciuto rifugiato e non puoi produrre
l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà in
sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui
attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese.
- certificato/i storico/i di residenza in bollo da
€ 14,62;
- titolo di soggiorno;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi
pendenti in bollo da € 14,62, da richiedere al Tribunale di Firenze;
- stato di famiglia in bollo da € 14,62;
- copie conformi dei modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi
ai redditi percepiti negli ultimi tre anni.
Per i collaboratori domestici produrre dichiarazione del datore di lavoro che attesti la paga
mensile e annua percepita, unitamente alle fotocopie dei contributi I.N.P.S. versati negli ultimi tre
anni. Allegare inoltre fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;
- certificato di cittadinanza italiana del genitore o
dell'ascendente in linea retta fino al II°grado (art.9 ,c.1, lett.a);
- sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1,
lett.b);
- documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche
all'estero, alle dipendenze dello Stato italiano (art.9, c.1, lett.c);
- certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status
di rifugiato (art.9, c.1, lett.e) e art.16, c.2).
Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta
la Prefettura ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all'
integrazione.
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura dichiarerà inammissibile la tua
domanda.
Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura, accertato
che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, si predispone il
provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti verrà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, devi prestare giuramento presso il Comune di
residenza e dal giorno successivo al giuramento acquisterai la cittadinanza italiana.
Casi di rigetto dell'istanza:
La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso
dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza
della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del
nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e
scarsa conoscenza della lingua italiana.
Modelli Scaricabili:
Riferimenti normativi:
- Legge 15 luglio 2009, n. 94
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Ultima modifica il 22/01/2010 alle 12:50:31