Incontro di calcio Atalanta-Juventus - Prescrizioni alla vendita di tagliandi.
Prot. N. 237/12B2/12 Area 1 O.S.P.
PREMESSO che sabato 21 gennaio 2012 è in programma, presso lo stadio "Atleti Azzurri d'Italia" di Bergamo, l'incontro di calcio Atalanta-Juventus, valevole per il Campionato Nazionale di serie "A" 2011/2012;
VISTO il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, che, all'art. 8 reca il "divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge n. 401/1989 ed all'art. 9 fornisce "nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio";
VISTO il Protocollo di intesa siglato dal Ministro dell'Interno, dal Presidente del C.O.N.I., dal Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, dai Presidenti della Lega di serie A, serie B e Lega Pro, in data 21 giugno 2011;
LETTA la Determinazione n. 24/2011 del 19 luglio 2011, con la quale sono state fissate le modalità operative per disciplinare la trasferta dei tifosi ospiti non fidelizzati;
SENTITO il Questore e, in particolare, letta la nota n. Cat.A4/2012/Gab, datata 3 gennaio 2012, con la quale egli ha proposto le seguenti prescrizioni:
1. vendita dei tagliandi acquistabili ai soli possessori della tessera del tifoso, esclusivamente qualora già fisicamente rilasciata dalla società;
2. incedibilità dei tagliandi per tutti i settori dello stadio;
RITENUTO di aderire alla suddetta proposta;
RITENUTO altresì, che l'intendimento di adottare tali misure è stato già rappresentato al Ministero dell'Interno, con nota n. 237/12B2/12 Area 1 O.S.P. del 12 gennaio 2012;
VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
D E C R E T A
Per i motivi citati in premessa, in occasione della partita di calcio in programma il 21 gennaio 2012, presso lo stadio "Atleti Azzurri d'Italia" di Bergamo, fra le squadre di Atalanta e Juventus sono adottate le seguenti prescrizioni:
1. vendita dei tagliandi acquistabili ai soli possessori della tessera del tifoso, esclusivamente qualora già fisicamente rilasciata dalla società;
2. incedibilità dei tagliandi per tutti i settori dello stadio.
Il Questore di Bergamo è incaricato della notifica a tutti gli organismi interessati e dell'esecuzione del presente decreto ed in particolare di disporre coordinati servizi di controllo presso le ricevitorie incaricate della vendita dei biglietti, procedendo a contestare l'eventuale inottemperanza all'ordine legalmente impartito, a segnalare l'infrazione all'Atalanta B.C., per l'eventuale revoca dell'abilitazione al punto vendita, nonché, ricorrendone i presupposti, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 1 (commi 3bis - 3 ter e 3 quater) del D.L. 8/2/2007 come convertito, con modifiche, dalla Legge 4 aprile 2007 nr. 41.
Il Sig. Questore inoltre, provvederà ad interessare l'Atalanta B.C. per l'incremento del numero di steward.
Avverso il presente decreto - che viene trasmesso anche alle Autorità di pubblica sicurezza della provincia di Torino per quanto di rispettiva competenza - è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R., rispettivamente nei termini di 30 e 60 giorni dalla notifica.
Bergamo, 18 gennaio 2012
Il Prefetto
f.to Andreana
Pubblicato il 18/01/2012