Legalizzazione documenti
Attestazione qualità legale Pubblico Ufficiale che appone la firma su un documento
UFFICIO LEGALIZZAZIONE
Ubicazione dell'Ufficio: Via Zelasco, 3 - 24122 Bergamo (Sportelli
siti al piano terra)
Email dell'ufficio: immigrazione.pref_bergamo(at)interno.it
Referenti del servizio
-Sig. Martino Abbatescianni - email:
immigrazione.pref_bergamo(at)interno.it
-Sig.ra Brunella Baiocchi ( SOLO AZIENDE E ADOZIONI )-
email: immigrazione.pref_bergamo(at)interno.it
AVVISO PER L'UTENZA PRIVATA (NO AZIENDE E ADOZIONI )
A FAR DATA DAL 12 OTTOBRE 2020 GLI APPUNTAMENTI PER LEGALIZZARE I
DOCUMENTI DA/O PER L'ESTERO, DOVRANNO ESSERE PRENOTATI
ESCLUSIVAMENTE ON LINE COLLEGANDOSI AL SEGUENTE LINK:
https://codaweb.teom.it
UNA VOLTA VISUALIZZATA LA PAGINA WEB OCCORRE CLICCARE SU
"PREFETTURA DI BERGAMO" E SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI DATI RICHIESTI.
SI RICORDA CHE CIASCUN INTERESSATO POTRA' FISSARE UN SOLO
APPUNTAMENTO E LEGALIZZARE AL MASSIMO N.4 DOCUMENTI ALLA VOLTA.
IN CASO DI IMPEDIMENTO, PER QUALSIASI MOTIVO, SI CHIEDE DI
ANNULLARE IL PROPRIO APPUNTAMENTO AL FINE DI CONSENTIRE AD ALTRI
UTENTI DI POTER ACCEDERE ALL'AGENDA ELETTRONICA.
In caso di situazioni di particolare urgenza:
si prega di inviare una comunicazione all'indirizzo email
immigrazione.pref_bergamo(at)interno.it o telefonare al seguente
recapito: 035/276010 o 035/276412 (dalle ore 9
alle ore 12) , indicando le motivazioni della richiesta, allegando
documentazione
che attesti l'urgenza
, specificando la tipologia ed il numero di documenti da
legalizzare.
Per la legalizzazione dei passaporti mortuari , stante
l'urgenza e imprevedibilità della richiesta, è previsto un accesso,
previa intesa telefonica, al nr. 035/276412 - 035/276010 (dalle ore
9 alle ore 12).
Le aziende/società potranno accedere, previe intese telefoniche,
presso gli uffici telefonando al nr. 035/276412 (dalle ore 9 alle
ore 12) .
Gli atti da legalizzare per adozione verranno consegnati
previo accordo telefonico al n. 035/276412 (dalle ore 9 alle ore
12) ed in base alle possibilità dell'Ufficio. Al riguardo gli
interessati vorranno depositare con la documentazione, una breve
nota accompagnatoria con la quale si richiede il servizio di
legalizzazione, si indica lo Stato di destinazione dei documenti e
si fornisce un recapito telefonico per concordare la riconsegna.
AVVISO PER LE AUTORITA' ESTERE
ALLO SCOPO DI AGEVOLARE IL CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITÀ ESTERE
INTERESSATE, SI PUBBLICA IL QUADRO DEGLI SPECIMEN DI FIRMA DEL
PERSONALE DELEGATO ALLA LEGALIZZAZIONE E AL RILASCIO DELLE
APOSTILLE, NONCHÉ DEI TIMBRI UTILIZZATI:
→ SPECIMEN FIRMA (vedasi documenti scarabilli in fondo
alla pagina)
ATTENZIONE
La Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione ha previsto che sui
documenti rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane da
valere all'estero venga apposta la dicitura «Ai sensi
dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente
certificato è rilasciato solo per l'estero» : si raccomanda
pertanto di precisare la destinazione per l'estero all'atto della
richiesta di qualsiasi documento da utilizzare al di fuori
dell'Italia (e dunque normalmente da legalizzare o apostillare ),
controllando che venga apposta esattamente la dicitura suddetta
(che tuttavia viene omessa nel caso si tratti di modelli
internazionali o comunque non suscettibili di alcuna modifica).
SI SEGNALA CHE LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA PREDETTA DICITURA
POTREBBE COMPORTARE LA MANCATA EROGAZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO
AVVISO ALL'UTENZA
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI DOCUMENTI DA LEGALIZZARE
L'interessato dovrà indicare lo Stato ove il/i documento/i
dovrà/nno essere utilizzato/i ed allegare copia di un documento di
riconoscimento secondo le modalità successivamente meglio
specificate (Cittadino extracomunitario: Permesso di soggiorno /
Cittadino comunitario: Attestazione di iscrizione anagrafica per
cittadini UE / Cittadino italiano: Carta d'identità o passaporto )
Gli interessati potranno delegare altri soggetti alla produzione
della documentazione utilizzando i seguenti modelli scaricabili da
questo sito:
- Modello-delega-consegna-documenti
- Modello-delega-ritiro-documenti
LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI
La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale
del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un
documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della
firma stessa.
La legalizzazione è un'autentica di firma, che non certifica in
alcun modo l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato. La
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - provvede, per
deleghe ministeriali, alla legalizzazione delle firme su documenti
da e per l'estero.
La Prefettura-U.T.G. legalizza:
atti e documenti formati in territorio italiano
presso la provincia di Bergamo affinché abbiano valore all'estero;
a tti e documenti formati da una rappresentanza
diplomatica o consolare estera avente competenza sulla
circoscrizione territoriale del nord-Italia.
"INFORMAZIONI IMPORTANTI AI FINI DELLA LEGALIZZAZIONE"
La normativa vigente consente la legalizzazione esclusiva di atti e
documenti con firma originale e non è permessa la
legalizzazione di atti e documenti firmati digitalmente.
Fanno eccezione solo gli atti e documenti scansionati e trasmessi
via P.E.C. (posta elettronica certificata) dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali direttamente alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo.
Le dichiarazioni rese a firma di soggetti privati che debbano
essere riconosciute all'estero, devono essere rese dal notaio (in
tal caso la legalizzazione è di competenza della Procura della
Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la
giurisdizione) o in alternativa devono essere rese mediante
dichiarazione sostitutiva di notorietà da effettuarsi in comune.
Per gli atti giudiziali e notarili , la competenza per la
legalizzazione è della Procura della Repubblica presso il Tribunale
al quale appartiene la giurisdizione.
La traduzione degli atti e documenti non è di competenza della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità
estere e da valere in Italia, sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero competenti per lo
Stato di provenienza, senza necessità di ulteriore legalizzazione
(art. 33, comma 2, D.P.R. n. 445/2000) e devono essere debitamente
tradotte in italiano (successivo comma 3), sempre fatte salve le
esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede alla
legalizzazione delle firme sugli atti e documenti da valere in
Italia e rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera residente in Italia (art. 33, comma 4,D.P.R. n. 445/2000),
sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i
documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera residente in Italia dei seguenti Stati aderenti alla
Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di
Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca,
Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna,
Svezia, Svizzera, Turchia.
I documenti da valere negli Stati aderenti alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità
dell'"apostille", che costituisce una forma di legalizzazione
speciale mediante apposizione di un timbro particolare attestante
l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità
rilasciante.
Gli atti e documenti scolastici di qualsiasi tipo e data rilasciati
dalle scuole elementari, medie e superiori, pubbliche e private,
con sede nella provincia di Bergamo, devono essere preventivamente
autenticati dall' Ufficio scolastico per la Lombardia -
Ambito territoriale di Bergamo - via Pradello, 12 - 24121
Bergamo - Tel. 035 284 111 (ex Provveditorato agli studi di
Bergamo e successivamente Ufficio Scolastico Provinciale di
Bergamo), avendo cura di avvertire il personale di quell'ufficio
che i documenti sono poi destinati alla Prefettura-U.T.G. di
Bergamo per il successivo utilizzo all'estero.
ATTENZIONE
Si comunica che le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura provvederanno alla legalizzazione
diretta dei propri atti .
Rimane ferma la competenza esclusiva della Prefettura
sull'apposizione delle Apostille su atti e documenti della Camera
di Commercio di Bergamo , valida solo per gli Stati aderenti
alla Convenzione dell'Aja in data 5 ottobre 1961.
IMPORTANTE
I documenti da apostillare devono avere il nominativo e la
qualifica del firmatario indicati per esteso (non importa se
apposti con timbro lineare, computer, macchina da scrivere, penna o
altri mezzi indelebili) e devono avere impresso vicino alla firma
il timbro indelebile dell'ente emittente (c.d. timbro tondo, anche
se può avere altre forme), in quanto la loro indicazione
costituisce elemento obbligatorio dell'Apostille (punti n. 2, 3, 4
del modello pubblicato - nell'originale francese - nel sito
ufficiale).
Analogamente, i documenti che prevedono la formalità della
legalizzazione, devono avere il nominativo e la qualifica del
firmatario indicati per esteso (non importa se apposti con timbro
lineare, computer, macchina da scrivere, penna o altri mezzi
indelebili) e devono avere impresso il timbro indelebile dell'ente
emittente.
IMPOSTA DI BOLLO
Il trattamento fiscale (ovvero l'imposta di bollo) di
legalizzazioni e Apostille dipende dalla natura e dalla finalità
dei documenti da legalizzare o apostillare :
* gli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica
o consolare estera in Italia prevedono sempre l'assolvimento
dell'imposta di bollo (euro 16,00)
* se il documento (formato in Italia) da legalizzare o apostillare
è in bollo, lo sarà anche la relativa legalizzazione o Apostille;
* se il documento (formato in Italia) da legalizzare o apostillare
è stato rilasciato in esenzione dal bollo e con una chiara
indicazione della motivazione e della norma applicata , lo sarà
anche la relativa legalizzazione o Apostille ;
* eventuali casistiche particolari, non rientranti nelle due
ipotesi precedenti, saranno valutate, al momento della richiesta,
dagli addetti al Servizio Legalizzazioni.
N.B.
La provenienza comunitaria della documentazione amministrativa non
è finora di per sé motivo per un'esenzione generalizzata dalla
legalizzazione e formalità equivalenti.
Chi può fare la richiesta:
Chiunque debba far valere all'estero davanti ad autorità estere
atti e documenti formati in Italia.
Chiunque debba far valere in Italia atti e documenti rilasciati da
una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in
Italia.
Cosa fare
Chiunque può presentare la documentazione da legalizzare
direttamente presso l'ufficio, specificando lo Stato estero di
destinazione (nel caso si tratti di documentazione italiana),
all'interessato verrà richiesto:
- Cittadino italiano : esibizione di un documento d'identità in
corso di validità;
- Cittadino comunitario : Attestazione di iscrizione anagrafica per
cittadini UE;
- Cittadino extracomunitario : esibizione del permesso di soggiorno
in corso di validità*
*I cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno
dovranno presentare il passaporto e idonea dichiarazione di
ospitalità. Qualora il permesso di soggiorno fosse in fase di
rinnovo, andranno presentate insieme al documento scaduto le
relative ricevute di rinnovo
Tale documentazione può essere altresì presentata da un soggetto
terzo munito di regolare delega accompagnata da copia del documento
di identità come sopra indicato.
Riferimenti normativi e circolari ministeriali:
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Circolare del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988,
n. 26779, con allegata la Circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968.
SPEDIZIONE VIA POSTA PER I SOLI UTENTI RESIDENTI FUORI DALLA
REGIONE LOMBARDIA
È possibile trasmettere per posta la documentazione da legalizzare
, avendo cura di specificare lo Stato estero di destinazione (nel
caso si tratti di documentazione italiana) e di allegare una busta
affrancata e indirizzata, oltre alle eventuali marche da bollo
necessarie.
Indirizzo di spedizione :
Ufficio Legalizzazione
C/o Prefettura-U.T.G. di Bergamo
Via Tasso, 8
24121 Bergamo
Nella busta di spedizione è necessario inserire:
la documentazione da legalizzare,
una lettera accompagnatoria in cui è indicato il Paese estero di
destinazione,
copia del documento di identità (come specificato nel precedente
avviso all'utenza),
una busta già affrancata e già indirizzata per la nostra
spedizione,
marche da bollo, se necessarie (vedi precedente avviso sull'imposta
di bollo).
18.38
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 15/03/2021 alle 10:19
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