Si comunica che la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145,
pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 31 dicembre 2018, all'art. 1, commi da 592 a 596,
ha modificato la legge 7 luglio 2016, n. 122 come modificata dalla
legge 20 novembre 2017, n. 167 in tema di indennizzo alle vittime
dei reati intenzionali violenti.
Di seguito si riporta il contenuto della circolare emanata dal
Commissario per il coordinamento delle iniziative di
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati
intenzionali violenti :
"L'art. 1, commi da 592 a 596, ha introdotto delle rilevanti
modifiche alla legge 7 luglio 2016, n.
122 come modificata dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, in tema
di quantificazione dell'indennizzo per le lesioni gravissime,
percezione di precedenti somme per il medesimo fatto,
individuazione degli aventi diritto in caso di morte della vittima,
riapertura dei termini di presentazione delle istanze e
riliquidazione degli indennizzi.
Quantificazione dell'indennizzo per le lesioni gravissime.
Il comma 593 ha sostituito il comma 2 dell'art. 11 della legge
122/2016, prevedendo che l'indennizzo per i delitti di omicidio,
violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai
sensi dell'art. 583, secondo comma del codice penale, è erogato in
favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis
nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3.
Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo,
l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche ed
assistenziali.
Aventi diritto all'indennizzo in caso di decesso della vittima e
possesso dei requisiti.
Dopo il comma 2 dell'art. 11, sono stati inseriti i commi 2-bis e
2-ter, che individuano gli aventidiritto all'indennizzo in caso di
decesso della vittima.
Il comma 2-bis dispone che in caso di morte della vittima in
conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del
coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei
figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori,
ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della
commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la
parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In
mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di
fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con
questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del
delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di
fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni
di cui all'art. l, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n.
76.
Il comma 2-ter prevede nel caso di concorso di aventi diritto, che
l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle
disposizioni del libro secondo, titolo Il, del codice civile.
La legge di bilancio estende, con l'introduzione del comma l-bis
all'art. 12, il requisito di cui al comma l del medesimo articolo,
agli aventi diritto indicati all'art. 11, comma 2-bis.
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà presentabile dagli istanti ai sensi dell'art. 13,
comma l lett. c circa l'assenza delle condizioni ostative di cui
all'art. 12, comma l lett. d ed e, la stessa si estende anche
alla qualità di avente diritto ai sensi dell'art. 11, comma 2- bis.
Percezione di somme quale vittima in conseguenza immediata e
diretta del fatto reato.
Il comma 593 modifica il requisito di accesso al Fondo previsto
dall'art. 12, comma l lett. e, richiedendo che la vittima non abbia
percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del
fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di
denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle
disposizioni di cui all'art. 11.
Nel caso in cui la vittima abbia percepito in tale qualità e
in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti
pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello
dovuto in base alle disposizioni di cui all'art. 11, l'indennizzo
di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la
differenza.
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
accesso al Fondo.
Il comma 594 dell'art. l legge di bilancio prevede la riapertura
dei termini e la proroga fino al 30 settembre 2019 per la
presentazione delle istanze per le vittime di un reato intenzionale
violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima
dell'entrata in vigore della legge 122/2016, così come per le
vittime di lesioni personali gravissime.
Tuttavia, per i soggetti in relazione ai
quali, alla data del l agosto
2019, non risultano ancora sussistenti
tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13,
comma l, della legge n. 122/2016, il termine di presentazione della
domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del
predetto articolo 13.
Il comma 595 dell'art. l prevede che gli importi dell'indennizzo
relativo alle domande presentate ai sensi del comma 594 del
presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e
2018 sul Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies del D.L. 29
dicembre 2010 e successive modificazioni.
Riliquidazione dell'indennizzo già corrisposto.
Il comma 596 prevede che gli indennizzi, già liquidati alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel
limite delle risorse di cui
al comma 595, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di
decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 594, sulla base
degli importi fissati con
il decreto interministeriale di cui all'art. 11, comma 3 della
legge 7 luglio 2016, n. 122".