RATEAZIONI SANZIONI PECUNIARIE CODICE DELLA STRADA
Rateazioni delle sanzioni pecuniarie C.d.S.
Art. 202 bis del C.d.S.
Requisiti
Le sanzioni per le quali si chiede la rateazione devono
essere accertate
con uno stesso verbale di importo superiore a € 200,00.
Termine
L’istanza deve essere presentata
entro trenta giorni
dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
Va presentata al prefetto se la violazione e’ stata accertata da funzionari dello stato , al presidente della giunta regionale o dell’amm.ne provinciale o al sindaco se la violazione e’ stata accertata da funzionari di quegli enti.
Va presentata al prefetto se la violazione e’ stata accertata da funzionari dello stato , al presidente della giunta regionale o dell’amm.ne provinciale o al sindaco se la violazione e’ stata accertata da funzionari di quegli enti.
Reddito
Puo’ avvalersi della facolta’ chi e’ titolare di un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi , non superiore a € 10.628,16.
Se l’interesstao convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e’ costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Puo’ avvalersi della facolta’ chi e’ titolare di un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi , non superiore a € 10.628,16.
Se l’interesstao convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e’ costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Interessi
Sulle somme si applicano gli interessi
al tasso previsto dall’art. 21, primo comma, del D.P.R.
29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni, pari al 4,50 % annuo
allo stato attuale.
Effetti
La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facolta’ di ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del C.d.S. o al Giudice di pace ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150.
La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facolta’ di ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del C.d.S. o al Giudice di pace ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150.
Per quanto non indicato si richiama il testo dell’articolo.
Data pubblicazione il 13/09/2012
Ultima modifica il 22/12/2014 alle 16:43
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